Antiriciclaggio: quale impatto per le imprese comunitarie?

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Risalgono a questa estate le nuove norme introdotte dall’IVASS in merito al rischio di riciclaggio. Quale sarà l’impatto per le imprese comunitarie?

L’Autorità di vigilanza del settore assicurativo (IVASS), in piena estate e com’è accaduto in passato per altri provvedimenti/regolamenti, ad esito di una lunga consultazione durata circa un anno con gli operatori  del settore e le associazioni di categoria, in data 13 luglio 2021, ha emesso il Provvedimento n.111 (di seguito denominato il “Provvedimento”), recante nuove disposizioni in merito ai criteri e le metodologie da utilizzare per individuare e valutare il proprio rischio di riciclaggio, nonché modifiche al regolamento IVASS n. 44/2019 (di seguito il “Regolamento”).

Il Provvedimento statuisce, altresì, i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali le imprese di assicurazione, ivi comprese quelle comunitarie che operano in Italia con e senza succursale, nonché gli intermediari assicurativi, al ricorrere di certe condizioni, istituiscono la funzione di antiriciclaggio e di revisione interna e nominano il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette (di seguito il “Responsabile SOS”).

In particolare, con il suddetto Provvedimento l’IVASS ha completato il cerchio, dando attuazione alle disposizioni delle Direttive UE 2015/849 e UE 2018/843 (rispettivamente IV e V Direttiva AML) relative alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché, a quelle derivanti dal Decreto Legislativo n. 231/2007. La stessa fonte comunitaria offre (1) all’IVASS margini di discrezionalità nell’individuare i criteri e le metodologie che i soggetti obbligati sono tenuti a seguire nello svolgimento dell’analisi degli specifici rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

È lecito dunque domandarsi se l’estensione di questi obblighi in materia AML alle imprese comunitarie senza succursale possa essere vista come un’ingerenza ai principi dell’home country control. Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.

Ambito di applicazione del Provvedimento: quali novità per le imprese comunitarie

La vera novità di questo Provvedimento, a parere di scrivere, è costituita dal fatto che IVASS, richiamando proprio quei margini di discrezionalità di cui si parlava poc’anzi e nell’intento di conseguire un approccio minimo armonizzato al livello europeo, abbia voluto estendere la platea dei soggetti obbligati oltre che alle compagnie di assicurazione italiane ( com’è ovvio e naturale che sia), anche a quelle comunitarie con sede legale in uno Stato SEE che hanno una sede secondaria in Italia, nonché, a quelle stabilite senza succursale.

Il Provvedimento infatti definisce finalmente le imprese stabilite senza succursale come quelle che: i) operano sul territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi nei rami vita; e ii) distribuiscono sul territorio italiano prodotti assicurativi attraverso una rete di intermediari assicurativi (agenti, broker, banche ed intermediari con sede in uno Stato SEE; e iii) conseguono premi lordi contabilizzati superiori a € 5 milioni.

Pertanto, a partire dal 24 luglio 2021 (data di pubblicazione del Provvedimento nella Gazzetta Ufficiale) le imprese comunitarie, con o senza succursale, senza distinzioni di sorta, dovranno ottemperare a quanto prescritto dal presente Provvedimento, ovvero procedere alla:

  • nomina del titolare della funzione antiriciclaggio (valido per le sedi secondarie);
  • nomina della persona responsabile della segnalazione delle operazioni sospette (c.d. responsabile SOS) il quale svolge i compiti di cui all’articolo 18, commi 6, 7 e 8, del Regolamento IVASS n. 44/2019. Nomina questa che potrà avvenire solo attraverso le modalità tassative disciplinate dallo stesso articolo 7 del Provvedimento;
  • nomina della funzione di revisione interna indipendente (c.d. funzione di internal audit) il quale svolgerà i compiti di cui all’articolo 19 del Regolamento IVASS 44/2019.

Inoltre, il Provvedimento ha integrato il Regolamento IVASS n.44/2019 in materia di antiriciclaggio introducendo la sezione VI “Valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” nella quale si prescrivono disposizioni generali per le compagnie che dovranno svolgere periodicamente l’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché, detta criteri per la valutazione del rischio intrinseco di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, adottando ed attuando politiche e procedure idonee a mitigare il suddetto rischio.

Ancora, IVASS prescrive che le imprese comunitarie che operano in libera prestazione di servizi siano tenute, entro il 30 giugno di ogni anno, a comunicare all’Istituto di vigilanza informazioni in ordine alla produzione sull’attività assicurativa svolta in Italia in regime di libera prestazione di servizi, nei rami vita, limitatamente alle sole informazioni della sezione Intermediari. Adempimento questo previsto già da qualche anno attraverso la pubblicazione sul proprio sito da parte dell’IVASS di lettere al mercato ad hoc (c.d.  normativa di soft law) destinate proprio alle imprese estere stabilite senza succursale.

Quale impatto per le imprese comunitarie che agiscono in libera prestazione di servizi? Riflessioni conclusive

Se ritorniamo al quesito posto all’inizio del presente articolo viene spontaneo dunque chiedersi se il Provvedimento, abbia davvero raggiunto il suo obiettivo di un’armonizzazione seppur minima a livello europeo in materia di riciclaggio  o, piuttosto, non sia andato al di là di quanto già previsto e disciplinato a livello domestico proprio in tema di presidi per la valutazione e gestione dei rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché, dei compiti svolti dalle funzioni di riciclaggio o circa la designazione della persona responsabile della SOS e delle sue relative funzioni.

Basti pensare ad esempio che, in base alla nuova normativa, il responsabile della SOS abbia un preciso obbligo di segnalazione dell’operazione sospetta direttamente alla UIF italiana, a prescindere che la stessa segnalazione venga effettuata proprio per il famoso principio dell’home country control anche e soprattutto nel paese di residenza della compagnia. Lasciando in questo modo intendere che vi sia un doppio onere da parte del referente SOS che si troverà costretto ad effettuare una doppia segnalazione, rispettivamente, alla UIF locale nonché a quella italiana. Quando in realtà proprio per i rapporti di reciprocità fra i diversi Paesi la UIF nazionale procede generalmente a trasmettere la relativa segnalazione direttamente alla UIF italiana.

Dunque per le imprese comunitarie che non hanno succursale l’adempimento dei suddetti specifici obblighi a loro destinati con la nuova normativa, comporterà una sfida non di poco conto, dovendo e volendo queste ultime mettere in atto tutta una serie di presidi organizzativi e procedurali, affinché il titolare della funzione di Antiriciclaggio effettui le analisi del potenziale cliente per le polizze vita distribuite in Italia secondo i criteri di valutazione e gestione del rischio di riciclaggio disciplinati dal Provvedimento e dal conseguente Regolamento e la funzione di revisione interna possa procedere a verificare le politiche, le procedure ed i controlli interni in materia di riciclaggio.

Tutto ciò si dovrebbe tradurre in concreto per le stesse imprese comunitarie in un’approfondita analisi e revisione delle procedure e policy esistenti, affinché queste possano essere adeguate e quindi integrate con le prescrizioni del Provvedimento stesso, pur sempre nel rispetto della normativa domestica, ovvero del principio dell’home country control vigente in ciascun Paese.

E se le stesse imprese di assicurazione italiane hanno già manifestato, tramite le associazioni di categoria, le prime difficoltà operative ad adeguarsi al Provvedimento nei termini stabiliti da quest’ultimo, altrettanto potrà dirsi per le imprese comunitarie che dovranno compiere uno sforzo maggiore rispetto a quelle italiane nell’adempiere ai dettami del Provvedimento entro il 1 gennaio 2022, cercando di superare quegli ostacoli e quelle resistenze legate alla pre-esistenza di una normativa nazionale, che è anch’essa in fin dei conti  espressione ed attuazione delle Direttive europee IV e V in materia di riciclaggio e di finanziamento sul terrorismo.

Sicuramente non c’è più molto tempo per le riflessioni e le imprese comunitarie in questi tre mesi dovranno ancora una volta fare prova di resilienza e mettersi in moto il più velocemente possibile per adeguarsi alle prescrizioni dell’IVASS, se vorranno continuare a distribuire i propri prodotti assicurativi nel territorio italiano.

Il tempo vola!

 

 

Manuela Martellino, Deputy head of Legal Department Life International, Legal & Compliance Department – Bâloise Vie Luxembourg

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Note

(1) C.f. l’articolo 5 della Direttiva UE 2015/849 recita: “Per impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla presente direttiva, entro i limiti del diritto dell’Unione”.

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