Regimi fiscali favorevoli per i neo residenti: un fenomeno in crescita in Europa

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Sulla scia del Regno Unito, che ha istituito regimi fiscali favorevoli per i neo residenti già nel lontano 1799, anche paesi come il Portogallo, l’Italia e la Grecia, più recentemente, hanno introdotto tali normative. Vediamo alcuni casi specifici

Negli ultimi anni, in Europa e nel mondo si è assistito ad un fenomeno sempre più crescente di mobilità internazionale delle persone fisiche, in particolare degli High Net Worth Individuals e delle loro famiglie. Le ragioni possono essere le più disparate: regimi fiscali speciali, contesto politico ed economico più favorevole, nuove opportunità di business ecc. In seguito alla pandemia del Covid, nonostante le restrizioni e confinamenti, questo fenomeno è addirittura in crescita. A questo nuovo trend, numerosi Stati Membri dell’Unione Europea hanno risposto negli ultimi anni introducendo nei propri ordinamenti regimi fiscali speciali destinati a persone che vi trasferiscono la propria residenza fiscale in modo da attrarre grandi capitali e contribuire ad incentivare gli investimenti, il turismo locale, rilanciare i consumi e quindi l’economia.

Nonostante si discuta se questi regimi fiscali speciali rientrino o no nell’ambito della cosiddetta “concorrenza fiscale dannosa”  e se dunque questi violino il principio di eguaglianza e di capacità contributiva sollevando dubbi di legittimità costituzionale, non essendo qui il contesto più opportuno per dibattere questa tematica, si è visto come questi regimi fiscali introdotti già da qualche anno in alcuni Stati membri  (per esempio il Portogallo) abbiano in realtà effettivamente contribuito a rilanciare l’economia, incentivato gli investimenti interni generando di conseguenza una circolazione della ricchezza, un aumento dei posti lavoro ecc. Chiaramente, questo non è un fenomeno completamente nuovo.

Origine dei regimi fiscali favorevoli per le persone fisiche neo residenti

Pioniere del primo regime fiscale speciale destinato a persone fisiche non-domiciled è stato il Regno Unito addirittura nel lontano 1799, durante il regno di Giorgio III.  A quell’epoca le persone fisiche residenti erano tassate sui redditi prodotti all’estero solo se trasferiti  nel territorio inglese (remittance basis). Nel 1914, la remittance basis era solo limitata ai residenti che non erano domiciliati o non abitualmente residenti nel Regno Unito (Uk non- domiciled).

Da quel momento e con il susseguirsi delle varie modifiche, il regime fiscale dedicato agli UK non-domiciled è stato uno dei principali fattori che ha attirato ingenti fortune nel Regno Unito da tutto il mondo.

I principali regimi fiscali per i neo residenti in Europa

Sulla scia del Regno Unito, proprio per le ragioni di cui sopra, Paesi come il Portogallo, l’Italia e la Grecia, più recentemente, hanno introdotto regime fiscali specifici per persone fisiche e per le loro famiglie che trasferiscono nei loro ordinamenti la residenza fiscale. Vediamo in breve le caratteristiche dei vari regimi fiscali.

Portogallo: il regime dei residenti non abituali

Il regime fiscale per i residenti non abituali consente a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Portogallo di beneficiare dell’applicazione di una tassa ridotta con un’aliquota del 20% per 10 anni consecutivi, sui redditi da lavoro dipendente e indipendente, quando gli stessi siano percepiti in Portogallo e risultino dall’esercizio di attività ad alto valore aggiunto, ai sensi dell’elenco approvato dal decreto del Ministro delle Finanze e di una esenzione per i redditi di fonte straniera (es. dividendi, interessi ecc.) al verificarsi di alcune condizioni:

  • Non aver risieduto in Portogallo negli ultimi 5 anni;
  • Soggiornare in Portogallo per più di 183 giorni all’anno e registrarsi come residente portoghese presso l’Autorità fiscale.

Per chi sia titolare di redditi da pensione la tassazione e’ del 10% (originariamente non era prevista alcuna tassazione per i redditi da pensione). Il regime dei residenti non abituali permette di poter utilizzare in Portogallo i redditi di fonte estera che beneficiano di esenzione.

Italia: il regime fiscale dei neo residenti

Il regime introdotto con la Legge n.232 del 2016 (Legge di Bilancio 2017) prevede che le persone fisiche che trasferiscano la loro residenza in Italia possano beneficiare di un’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero pari a 100.000 euro da versare per ciascun periodo d’imposta per cui l’opzione viene esercitata. La durata del regime fiscale dei neo residenti è di 15 anni e può essere estesa anche ai membri del nucleo familiare attraverso il il pagamento di un’ imposta di 25.000 euro (per ciascun membro che voglia beneficiare dell’opzione). L’adesione al regime avviene al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, riferita al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quello immediatamente successivo. È consentito, inoltre, presentare una specifica istanza preventiva di interpello all’Agenzia delle Entrate. Le condizioni per poter beneficiare del regime dei neo residenti sono:

  • Non essere stati fiscalmente residenti in Italia per un tempo pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio dell’opzione;
  • Trasferire la residenza fiscale in Italia.

Il versamento dell’imposta sostitutiva, nella misura di 100mila euro, deve essere effettuato in un’unica soluzione, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Italia: il regime opzionale per i pensionati esteri

La legge di Bilancio 2019 ha introdotto un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell’IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera. In particolare, l’art. 24-ter, comma 1 prevede che le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono beneficiare di un regime fiscale opzionale, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef con aliquota al 7% a qualsiasi categoria di reddito prodotto all’estero, per ciascuno dei nove periodi d’imposta di validità dell’opzione. L’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta. Le condizioni per poter beneficiare del regime dei pensionati esteri sono:

  • Non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace;
  • Trasferire la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa;
  • Essere titolari di redditi da pensione (trattamenti pensionistici di ogni genere e si assegni ad essi equiparati) erogati da soggetti esteri.

Grecia: il regime dei “non domiciled”

Le persone fisiche che trasferiscano la loro residenza in Grecia possono beneficiarie di speciale regime fiscale che prevede il pagamento di un’imposta sui redditi prodotti all’estero pari a 100.000 euro da versare per ciascun periodo d’imposta per cui viene esercitata. La durata del regime fiscale è di 15 anni e può essere esteso anche ai membri del nucleo familiare attraverso il il pagamento di un’ imposta  di 20.000 euro (per ciascun membro che voglia beneficiare del regime fiscale). La relativa domanda per il trasferimento della residenza fiscale e per ottenere lo status di non-domiciled deve essere presentata dalle persone fisiche entro il 31 marzo di ogni anno fiscale. Le condizioni per poter beneficiare del regime dei non-domiciled sono:

  • Non essere stati fiscalmente residenti in Grecia per sette periodi d’imposta nel corso degli otto precedenti l’inizio del regime fiscale;
  • Trasferire la residenza fiscale in Grecia;
  • Investire almeno 500.000 euro in immobili o in obbligazioni o azioni di società stabilite in Grecia, direttamente o attraverso membri della propria famiglia o attraverso una persona giuridica.

Il versamento dell’imposta sostitutiva, nella misura di 100mila euro, deve essere effettuato in un’unica soluzione, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, pena la decadenza del regime.

Grecia: regime dei pensionati non-domiciled

Le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Grecia la propria residenza, possono beneficiare di un regime fiscale che prevede l’applicazione di un’imposta con aliquota al 7% a qualsiasi categoria di reddito prodotto all’estero per 15 anni. La relativa domanda per il trasferimento della residenza fiscale e per ottenere lo status di non-domiciled deve essere presentata dalle persone fisiche entro il 31 marzo di ogni anno fiscale. Le condizioni per poter beneficiare del regime dei pensionati esteri sono:

  • Non essere stati fiscalmente residenti in Grecia nei cinque periodi di imposta nel corso dei sei anni precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace;
  • Trasferire la residenza fiscale in Grecia da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa;
  • Essere titolari di redditi da pensione.

Necessità di un’adeguata pianificazione patrimoniale

In un tale contesto di globalizzazione economica e di mobilità internazionale, una persona fisica che decide di trasferire la propria residenza fiscale in un altro Paese ha bisogno di un’adeguata pianificazione patrimoniale che possa adattarsi a diversi contesti legali e fiscali. Sicuramente una delle soluzioni più efficienti e più diffuse al momento sarebbe l’utilizzo di un contratto di assicurazione sulla vita unit-linked.

Il contratto di assicurazione sulla vita infatti permetterebbe di investire in un portfolio finanziario vario e diversificato (es. OICVM, ETF, FIA) e beneficiare di un differimento fiscale fino al momento di un eventuale riscatto/decesso. Inoltre, grazie alle sue caratteristiche la polizza si adatta facilmente (con le giuste precauzioni e con un’analisi caso per caso) a contesti legali e fiscali diversi. Infatti, sarebbe possibile consentire al contraente di continuare a godere dei vantaggi giuridici e fiscali della polizza se dovesse cambiare la sua residenza fiscale all’interno dell’Unione Europea. Inoltre, la polizza normalmente non rientrerebbe nel campo di applicazione dell’ Exit tax che si è diffusa sempre di più negli ultimi anni nel contesto internazionale.

 

 

Margherita Cutrera, Wealth Planner International Life – Bâloise Vie Luxembourg

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