L’esenzione fa riferimento a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
L’ agevolazione fiscale trova la sua ratio nell’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale
Gli accordi patrimoniali di sistemazione della crisi tra partner
Anche gli uniti civilmente possono beneficiare delle esenzioni previste sui trasferimenti tra partner in caso di separazione (o, meglio ancora, in caso di scioglimento dell’unione civile).
Sul punto, infatti, l’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 573/2022, ha riconosciuto che occorre riconoscere come legittime, anche per i soggetti uniti civilmente, le procedure che consentono di godere dell’esenzione fiscale in relazione agli accordi (a contenuto patrimoniale) da cui deriva il trasferimento dei diritti immobiliari.
Gli accordi patrimoniali conseguenti allo scioglimento del vincolo degli uniti civilmente sono da considerarsi infatti funzionali ed indispensabili alla risoluzione della crisi dell’unione civile.
Inoltre, è dato leggere nella risposta a interpello (nella parte relativa alla soluzione interpretativa prospettata dal contribuente): le fattispecie di accordi patrimoniali di sistemazioni di crisi del rapporto originanti da divorzio e quelle originanti da scioglimento giudiziale (o da ”negoziazione assistita” di cui all’articolo 6 della legge n. 132 del 2014) delle unioni civili hanno il medesimo carattere di ”negoziazione globale”, finalizzati alla stabile definizione della crisi dei rapporti di coppia. Ponendosi un tale rapporto di uguaglianza in linea con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza di cui all’articolo 3 e a quanto previsto dall’articolo 53 della Costituzione.
Esenzione sugli atti di trasferimento: ratio
Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
La ragione di questo trattamento fiscale di favore (relativo agli atti e ai provvedimenti afferenti allo scioglimento del vincolo tra partner), come confermato dalla Consulta, risiede nella ”esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale” dei coniugi coinvolti, e ciò anche al fine ”di promuovere, nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l’adempimento delle obbligazioni che gravano, ad esempio, sul coniuge non affidatario della prole“.
Più nel dettaglio, questa agevolazione fiscale trova la sua ratio nell’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che l’imposizione fiscale possa gravare sui coniugi rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale.
Su cosa opera l’esenzione?
L’art. 19 della legge n. 74 del 1987, che disciplina l’esenzione, stabilisce che questa opera su:
- tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi’ al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso
Come chiarito con la risoluzione n. 65/E del 16 luglio 2015, l’esenzione di cui al citato articolo 19 si applica anche:
- agli accordi conclusi a seguito di convenzione di ”negoziazione assistita”, in virtù della parificazione degli effetti dell’accordo ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio, quando dal testo dell’accordo medesimo, emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
E le unioni civili?
Le unioni civili sono disciplinate dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (recante la ”Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”), che all’articolo 1, istituisce ”l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione” e ne comporta il riconoscimento giuridico finalizzato a stabilirne diritti e doveri reciproci.
Al fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, il successivo comma 20 stabilisce che ”le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole ”coniuge”, ”coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso’‘.
In relazione allo scioglimento dell’unione civile, conseguentemente, si applicano, in quanto compatibili, le norme che prevedono le esenzioni per gli atti che determinano trasferimenti immobiliari a seguito della crisi di coppia; esenzioni che operano su tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pertanto, quando gli uniti civilmente procedono a sciogliere giudizialmente l’unione civile, l’atto di trasferimento della quota di metà dell’immobile adibito a residenza delle parti a favore di uno dei due sarà esente dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.