Dal 1° luglio 2023, i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo sono esclusi dall’imponibile Irpef fino all’importo complessivo annuo di 15mila euro
Con una recente risposta a interpello, n. 474/2023, l’Agenzia delle entrate rende chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei compensi erogati nell’ambito delle prestazioni sportive dilettantistiche.
Come ha chiarito l’Agenzia delle entrate, non rientrano più tra i redditi diversi ma tra i redditi da lavoro dipendente assimilato o autonomo. tra gli altri, i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva, da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da sia riconosciuto.
Inoltre, ai sensi dell’art. 69 del Tuir tali compensi non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente a 15 mila euro (la precedente soglia si fermava a 10 mila euro).
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Ciò chiarito, come osserva l’Agenzia delle entrate, il decreto legislativo n. 36 del 2021, in vigore dal 1° luglio 2023, all’articolo 25, comma 2, in ordine alle modalità di svolgimento del lavoro sportivo, prevede che, ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.
A certe condizioni, inoltre, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.
Il regime di esenzione
I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00 e costituiscono redditi di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo.
All’atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.
Ciò detto, come osserva l’Agenzia, al ricorrere di certe circostanze, a decorrere dal 1° luglio 2023, i compensi percepiti dai lavoratori sportivi non rientrano più tra i redditi diversi, ma tra quelli di redditi di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo.
Ne consegue che i compensi erogati dal 1° luglio 2023 devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l’importo di 15.000 euro, da determinare nel 2023, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro, ai sensi dell’articolo 69 del Tuir.