Gli intermediari e le imprese che distribuiscono i Pip (piani individuali pensionistici) e i fondi pensione aperti non sono obbligati a fornire una consulenza
Le conversazioni telefoniche fatte dai distributori che promuovono la conclusione dei contratti mediante tecniche di comunicazione a distanza devono essere registrate integralmente
Gli elementi chiavi dell’attività di consulenza
Il distributore si deve astiene dalla vendita del prodotto assicurativo che non corrisponde alle richieste ed esigenze del contraente o nell’ipotesi in cui non sia in grado di accertare la corrispondenza del prodotto alle sue esigenze e richieste, a causa del rifiuto del contraente stesso di fornire le informazioni richieste. “La fase consulenziale è eventuale ed è connotata da una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui il distributore ritiene che lo specifico contratto raccomandato sia più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente”, specifica la nota Ivass.
Da sottolineare come gli intermediari e le imprese che distribuiscono i Pip (piani individuali pensionistici) e i fondi pensione aperti non sono obbligati a fornire una consulenza, perché questi prodotti non rientrano nella categoria dei prodotti di investimento assicurativi.
Recentemente è stata inoltre introdotta la chiamata registrata. Le conversazioni telefoniche o comunicazioni elettroniche effettuate dai distributori che promuovono la conclusione dei contratti mediante tecniche di comunicazione a distanza devono essere registrate integralmente. Questo obbligo spiega l’Ivass ha l’obiettivo di rafforzare la tutela dei contraenti quando il contratto è promosso e collocato interamente tramite tecniche di comunicazione a distanza, ossia quando tutte le fasi del processo di promozione e collocamento dei contratti sono svolte a distanza. In tali casi, le registrazioni dovrebbero consentire di individuare qualsiasi comportamento potenzialmente rilevante e agevolare anche un più efficace esercizio dell’azione di vigilanza. Quindi, “l’obbligo di registrazione deve essere adempiuto con riguardo alla conversazione telefonica nella sua integralità e non solo con riguardo a una parte della stessa, anche se conclusiva. In fase di prima applicazione l’Istituto terrà conto delle criticità connesse al presente contesto emergenziale sanitario in cui gli intermediati sono chiamati ad operare e dell’impatto che esso può avere sulle modalità operative concretamente poste in essere nella promozione e collocamento dei prodotti a distanza con particolare riguardo agli oneri in materia di registrazioni telefoniche”, conclude l’Ivass.