Tra le altre cose, la novella persegue lo scopo di promuovere la deflazione del contenzioso
Entrano in vigore le regole che riscrivono, almeno in parte, la disciplina del contenzioso tributario.
È di recente entrato in vigore, infatti, il Dlgs n. 220/2023, che dispone novità in tema di liti tributarie.
Ecco le principali modifiche.
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Disposizione testimoniale
La notificazione dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria, puo’ essere effettuata anche in via telematica.
Se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo trasmessogli dal testimone dopo averlo compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale.
Le spese di lite
Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, non soltanto in caso di soccombenza reciproca o quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni da indicare espressamente in motivazione, ma anche quando la parte sia risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.
Trattazione in camera di consiglio
La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite.
Discussione pubblica e in presenza
Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un’altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione.
Nuove prove in appello
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
In altre parole, è prevista la preclusione espressa per il giudice d’appello di fondare la propria decisione su prove che avrebbero potuto essere disposte o acquisite nel giudizio di primo grado.
Resta comunque eccezionalmente ferma la possibilità per il giudice di secondo grado di acquisire le prove pretermesse nel primo grado, in ragione della loro indispensabilità ai fini della decisione.
Viene infine ammessa a favore del contribuente la possibilità di proporre motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.