Il caso in esame è stato deciso dalla corte di cassazione e parte da un atto inviato dall’Agenzia delle entrate a due contribuenti che non avevano rispettato il termine dei 18 mesi
La cassazione ha stabilito che “causa di forza maggiore” non può essere considerato il non abbandono dell’immobile da parte del vecchio coinquilino
Per concedere questa agevolazione fiscale ci devono però essere alcuni requisiti oggettivi e soggettivi da rispettare. Tra i primi si ritrova proprio quello dell’ubicazione dell’immobile. È stato infatti previsto che l’agevolazione può essere concessa se l’acquirente è residente, già al momento della stipula dell’atto, nel comune in cui è situata l’abitazione comprata con l’agevolazione.
Se questo requisito non è possibile, nel momento dell’acquisto il contribuente deve rilasciare una dichiarazione, con la quale si impegna a spostare la propria residenza nel comune interessato, entro 18 mesi dall’acquisto. Se questo impegno non viene mantenuto, si perdono i benefici fiscali. E questo porta anche il conseguente recupero dell’imposta ordinaria, degli interessi di mora e delle sanzioni.
Il caso
Nel caso in questione, due contribuenti avevano acquistato un’abitazione in forma agevolata obbligandosi a spostare la residenza nel comune in questione, entro 18 mesi dalla stipula dell’atto di compravendita.
Dopo la scadenza del termine di 18 mesi dalla stipula dell’atto si era andati a verificare che i due soggetti avessero spostato la residenza. E si era scoperto che ciò non era avvenuto. Di conseguenza l’Agenzia delle entrate aveva revocato le agevolazioni fiscali notificando un avviso di liquidazione nei confronti dei contribuenti. Una volta ricevuto il documento i due hanno presentato ricorso in Commissione tributaria provinciale dato che il mancato trasferimento della residenza era dovuto al fatto che l’inquilino precedente non aveva rilasciato tempestivamente l’immobile, i lavori di ristrutturazione si erano prolungati oltre il previsto e infine che l’ente locale non aveva, rilasciato il certificato di abitabilità.
La soluzione
Il ricorso venne respinto in primo grado ma accolto in secondo. L’Amministrazione fiscale impugna il tutto e il caso finisce in cassazione. I giudici sottolineano che il legislatore ha richiesto, per ottenere l’agevolazione fiscale che l’acquirente abbia la residenza nel comune in cui si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato. E dunque partendo da questo fatto anche se il precedente proprietario non ha lasciato la casa acquista entro i termini concordati non è classificabile come causa di forza maggiore. Questo perché i due soggetti avrebbero potuto trasferire la residenza presso un’altra abitazione situata nello stesso comune. La “causa di forza maggiore”, ricordano i giudici può essere richiamata solo se sopraggiunge un “impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità, anche a titolo di colpa, inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento”.
La cassazione ha dunque accolto la tesi dell’Agenzia delle entrate sulla revoca dell’agevolazione prima casa, dato che i due contribuenti non hanno spostato la residenza entro i 18 mesi nel nuovo comune.